Smaltimento amianto

Adempimenti per la rimozione dell'amianto

 

Sono valide sino al 31/12/2020 le condizioni economiche agevolate per cittadini e imprese di Torbole Casaglia per incentivare e facilitare l’attività di bonifica di materiali contenenti AMIANTO sul territorio comunale come previste nelle apposite convenzioni, stipulate in coordinamento con i Comuni di Berlingo, Castel Mella, Castegnato, Lograto, Maclodi, Rudiano, Roncadelle con Ditte specializzate nel settore.

 

BANDI CONTRIBUTI ATTIVI
 

Convenzioni
 

Aziende partners
 

Elenco dei prezzi

 

Schema di contratto tipo


Schede allegate alla convenzione
(richiesta servizio di microraccolta e istruzioni confezionamento M.C.A.)

 

 

 

IN CASO DI PRESENZA DI AMIANTO

Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, emanato in applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto m.c.a.) in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.
Tale programma implica mantenere in buone condizioni i m.c.a., prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, accertare periodicamente le condizioni dei m.c.a.
L’articolo 1 della Legge Regionale 17/2003 estende l’obbligo da parte dei proprietari di immobili di comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di amianto in matrice compatta, come già stabilito dall’articolo 12 comma 5 della Legge 257/92 per l’amianto in matrice friabile.
Queste indicazioni sono ribadite dal Piano Regionale Amianto della Lombardia (D.g.r. n. VIII/1526 del 22 dicembre 2005) e dal Protocollo per la gestione della segnalazione della presenza di amianto negli edifici predisposto dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.
La valutazione delle condizioni dei m.c.a. deve essere effettuata utilizzando l’Indice di Degrado (I.D.) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (allegato alla D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008) o metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 per tutti i restanti m.c.a. Tale valutazione, sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l’amianto, responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra, ecc.), dovrà essere inoltrata alla ASL – SSD Salute e Ambiente, via Statuto 5 20121 Milano.
Alla luce di quanto sopra esposto il proprietario o il legale rappresentante dello stabile ai sensi dell’art. 10 della L. 257/92, del D.M. 6/9/94, nonché della L.R. 17/2003, del Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL - DGR VIII/001526 del 22/12/05) e della D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008,

DEVE

  1. inviare le informazioni di cui all’Allegato 4 del PRAL secondo il modulo di notifica (Mod. NA/1);
  2. effettuare la valutazione del rischio del manufatto secondo l’Indice di Degrado per le coperture in cemento-amianto e/o utilizzando metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 (per tutti i restanti m.c.a.) sottoscritta da personale qualificato;
  3. qualora, sulla base della valutazione di cui al punto 2, necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento, presentare alla ASL – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) competente per territorio copia del piano di lavoro di cui all’art. 59-duodecies del D.Lgs. 257/06.
  4. rendere noto il nominativo della persona designata come responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al m.c.a.;
  5. tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei m.c.a.;
  6. documentare l’avvenuta corretta informazione agli occupanti dell’edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

Si rammenta che la mancata comunicazione alla ASL della presenza di materiali contenenti amianto è sanzionata dall’articolo 15 comma 4 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 (per i m.c.a. in matrice friabile) e dall’art. 8 bis della L.R 17/2003, come modificato dall’art.5 della L.R. 14/2012 per m.c.a. in matrice compatta. Inoltre l’inottemperanza agli obblighi previsti dal D.M. del 6 settembre 1994 relativamente alla manutenzione e controllo dei m.c.a., è sanzionata dall’articolo 15 comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257.




Link utili:
ATS Brescia - Che cosa deve sapere il cittadino sull'amianto

Ultima modifica: Mer, 23/12/2020 - 09:40